In questo articolo
In breve
- Dal 1° gennaio 2025 le lacune contributive del pilastro 3a possono essere riscattate.
- I primi riscatti sono possibili dal 2026; le lacune anteriori al 2025 non sono recuperabili.
- Il riscatto è limitato alla «piccola deduzione» dell’anno in cui viene effettuato (CHF 7’258 nel 2025) ed è interamente deducibile.
- Dal primo prelievo di averi 3a non è più possibile alcun riscatto deducibile.
Il pilastro 3a offre importanti vantaggi fiscali: i contributi versati nella previdenza vincolata sono interamente deducibili dal reddito imponibile.
Dal 1° gennaio 2025, una revisione permette inoltre di colmare le lacune contributive del pilastro 3a. Questi riscatti, anch’essi deducibili, rafforzano il risparmio privato destinato alla previdenza. Si rivolgono alle persone che esercitano un’attività lucrativa o percepiscono un reddito sostitutivo soggetto all’AVS.
La revisione del pilastro 3a
La modifica consente versamenti a posteriori, detti riscatti, per compensare contributi mancanti o inferiori al massimo legale. Questi riscatti sono deducibili fiscalmente.
L’obiettivo: promuovere la responsabilità individuale e permettere di recuperare un ritardo, ad esempio alle persone che non hanno potuto versare contributi per mancanza di reddito sufficiente e la cui situazione è poi migliorata.
- Giugno 2019: il consigliere agli Stati Erich Ettlin propone la modifica legislativa
- 2024: viene adottata la nuova versione dell’ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3)
- 1° gennaio 2025: entrata in vigore; si creano le prime lacune riscattabili
- 1° gennaio 2026: primi riscatti possibili
Le condizioni per il riscatto
L’ordinanza precisa nel dettaglio le condizioni da soddisfare:
Le regole del riscatto nel pilastro 3a
Tabella 1| Condizione | Che cosa prevede |
|---|---|
| Periodo | Sono riscattabili solo le lacune sorte dal 2025, a partire dal 1° gennaio 2026. Le lacune anteriori al 31 dicembre 2024 sono perse. |
| Beneficiari | Salariati e indipendenti con un reddito soggetto all’AVS in Svizzera, anche nell’anno in cui è sorta la lacuna. |
| Contributo ordinario | Deve essere versato integralmente prima di qualsiasi riscatto, che non può sostituirlo. |
| Importo massimo | La «piccola deduzione» prevista per i salariati e gli indipendenti affiliati a un istituto di previdenza, nell’anno in cui si effettua il riscatto. |
| Versamento | Una lacuna si colma con un unico riscatto, non in più anni; un unico versamento può invece coprire più lacune. |
La procedura di riscatto
Per effettuare un riscatto nel pilastro 3a, la persona assicurata deve:
- Presentare una richiesta al proprio istituto di previdenza, con le informazioni necessarie per accertare la lacuna.
- Autocertificare: attestare che le condizioni sono soddisfatte, indicare l’importo del riscatto, l’anno della lacuna e il contributo parziale versato in quell’anno.
- Attendere l’accettazione: l’istituto verifica la richiesta e rilascia un’attestazione per la dichiarazione d’imposta.
In conclusione
Le condizioni di riscatto restano restrittive e non rispondono pienamente alle esigenze individuate dalla mozione originaria. Questa nuova possibilità può tuttavia interessare una parte dei contribuenti, in particolare chi oggi non versa integralmente i contributi 3a.
Prima di qualsiasi passo, è essenziale avere una visione completa della propria situazione previdenziale.
Maurizio Reichlin, Assidu
Esamini le implicazioni sui tre pilastri, poi faccia eseguire un’analisi dettagliata della sua situazione: permette di individuare le possibili leve, di valutarle secondo i suoi mezzi e di stabilire le sue priorità. Assidu la accompagna in questo percorso e in una pianificazione previdenziale personalizzata.










