Attualità
Effettuare riscatti deducibili fiscalmente nel pilastro 3a
La creazione di un risparmio pensionistico attraverso il pilastro vincolato 3a garantisce interessanti vantaggi fiscali a chi svolge un’attività lucrativa o percepisce un reddito sostitutivo soggetto all’AVS. Infatti i contributi versati a favore di una forma di risparmio vincolato sono interamente deducibili fiscalmente dal reddito.
Dal 1° gennaio 2025, una revisione normativa introduce importanti cambiamenti che consentono agli assicurati di colmare le lacune contributive create nel pilastro 3a. Questi riscatti, anch’essi deducibili fiscalmente, possono aumentare il risparmio privato destinato alla previdenza.
Revisione del Pilastro 3a
Nel giugno 2019, il consigliere agli Stati Erich Ettlin ha proposto una modifica normativa puntava per una modifica normativa per consentire agli assicurati di colmare eventuali lacune contributive nel pilastro 3a causate da mancati versamenti o versamenti inferiori al massimo consentito dalla legge, permettendo così di effettuare versamenti a posteriori – detti riscatti – anch’essi deducibili fiscalmente e destinati ad aumentare il risparmio privato a scopo previdenziale.
L’obiettivo è rafforzare una certa responsabilità individuale nell’accumulo di un risparmio previdenziale e permettere il recupero di “contributi mancati” alle persone che nel passato, non hanno potuto alimentare la loro previdenza privata, come donne che si sono dedicate alla famiglia o persone con redditi modesti la cui situazione finanziaria migliora successivamente.
Dopo un lungo e animato iter legislativo la nuova Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute OPP3 vede la luce nel 2024 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2025.
Quali sono le condizioni per effettuare un riscatto nel pilastro 3a?
L’Ordinanza regola il principio di deducibilità dei contributi al terzo pilastro vincolato e le nuove disposizioni appena entrate in vigore definiscono in dettaglio le condizioni per la fattibilità di un riscatto. In particolare:
- Validità temporale: poiché la revisione dell’Ordinanza entra in vigore dal 1.01.2025, le prime lacune nel pilastro 3a si creeranno proprio durante l’anno in corso. Esse saranno quindi riscattabili solo a partire dal 1° gennaio 2026. Le lacune antecedenti il 31 dicembre 2024 non saranno quindi recuperabili.
Soggetti legittimati: possono effettuare riscatti sul pilastro 3a sia i salariati che gli indipendenti, a condizione di percepire un reddito da attività lucrativa in Svizzera soggetto all’AVS nell’anno in cui si è creata la lacuna. - Contributi ordinari: il contributo ordinario dell’anno in corso deve essere versato integralmente prima di effettuare il riscatto. Quest’ultimo deve avvenire in aggiunta, non in sostituzione.
- Importo massimo: L’importo massimo riscattabile corrisponde alla “piccola deduzione” prevista per i lavoratori dipendenti e indipendenti affiliati alla LPP (Legge sulla Previdenza Professionale). Questo limite si applica sia ai salariati che agli autonomi e fa riferimento all’anno in cui si intende effettuare il riscatto (CHF 7’258 per l’anno 2025).
- Versamento unico: Ogni lacuna può essere sanata con un unico riscatto e non può essere compensata con più riscatti effettuati in diversi anni. Tuttavia, è possibile colmare più lacune riferite a diversi anni con un unico versamento.
- Limitazioni legate all’età: a partire dai 60 anni di età, ovvero cinque anni prima dell’età ordinaria di pensionamento, è possibile riscuotere anticipatamente la previdenza individuale vincolata del pilastro 3a. Con l’entrata in vigore della nuova normativa, viene stabilito che il riscatto anticipato degli averi previdenziali comporta la cessazione della possibilità di effettuare ulteriori versamenti deducibili nel pilastro 3a. Questa disposizione si basa sul presupposto che l’assicurato, iniziando a percepire le prestazioni previdenziali, abbia di fatto avviato il proprio percorso di pensionamento. Di conseguenza, non è più possibile ottimizzare la previdenza tramite versamenti deducibili fiscalmente.
Quale è la procedura per effettuare un riscatto sul pilastro 3a?
Per effettuare un riscatto sul terzo pilastro vincolato, la persona assicurata deve:
- presentare una richiesta preventiva: inoltrare la domanda al suo istituto di previdenza fornendo tutte le informazioni necessaire per accertare la lacuna contributiva.
- autocertificare le condizioni: dichiarare il rispetto delle condizioni richieste, e indicare altre informazioni rilevanti quali l’importo del riscatto e specificare l’anno di riferimento della lacuna l’importo del contributo parziale versato nell’anno in questione.
- attendere l’accettazione: l’istituto di previdenza esegue controlli procedurali e accetta o respinge la richiesta, rilasciando una certificazione utile per la dichiarazione fiscale.
Conclusione
Sebbene le condizioni per il versamento di contributi nel pilastro 3a a titolo di riscatto impongano limiti significativi e non rispondano pienamente alle esigenze individuate nella mozione originaria, questa nuova opportunità potrebbe comunque risultare interessante per una parte dei contribuenti. In particolare, si rivolge a coloro che, per diverse motivazioni, non effettuano al momento il versamento integrale nel pilastro 3a.
Tuttavia, prima di intraprendere un’operazione di questo tipo nell’ambito dell’ottimizzazione previdenziale, è fondamentale avere una visione completa della propria situazione previdenziale. È necessario considerare attentamente tutte le implicazioni relative ai tre pilastri del sistema previdenziale svizzero.
Per garantire una pianificazione accurata e consapevole, consigliamo di effettuare un’analisi dettagliata della situazione attuale. Questo permette di identificare tutti gli ambiti di intervento possibili, valutarli in base alle proprie possibilità e stabilire le priorità personali.
Assidu SA è al vostro fianco per supportarvi in queste valutazioni e per guidarvi nella costruzione di una pianificazione pensionistica lungimirante, personalizzata e adeguata alle vostre esigenze.
Articolo redatto da:
Diana De Luca
Specialista in pianificazione pensionistica
Intermediaria assicurativa AFA
